Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, per composizione consensuale professionale si intende una procedura nella quale un terzo, soggetto neutrale ed imparziale, diverso dal giudice o dall'arbitro, interviene allo scopo di facilitare la comunicazione e la negoziazione fra le parti coinvolte in un conflitto, al fine di promuoverne la risoluzione per il tramite di un accordo deciso dalle parti stesse.

 

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